Oneri informativi per cittadini e imprese
Data di aggiornamento della pagina: 28/06/2023
Sottosezioni
La sezione rimanda alle seguenti sottosezioni:
Riferimento normativo: D. Lgs. 33/2013 - Art. 34, c. 1,2
Dati non più soggetti a pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs. 97/2016
Si riporta l'art.34 del decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33.
Art. 34 Trasparenza degli oneri informativi (1)
[1. I regolamenti ministeriali o interministeriali, nonché i provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato per regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonché l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, recano in allegato l'elenco di tutti gli oneri informativi gravanti sui cittadini e sulle imprese introdotti o eliminati con gli atti medesimi. Per onere informativo si intende qualunque obbligo informativo o adempimento che comporti la raccolta, l'elaborazione, la trasmissione, la conservazione e la produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.
2. Ferma restando, ove prevista, la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, gli atti di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti istituzionali delle amministrazioni, secondo i criteri e le modalità definite con il regolamento di cui all'articolo 7, commi 2 e 4, della legge 11 novembre 2011, n. 180. ] (1)
(1) Articolo abrogato dall' art. 43, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.